Passa ai contenuti principali

Osteopatia. Riconoscimento o sanatoria?

 


Gentile Direttore,

mercoledì prossimo proseguirà, in sede referente, la discussione sul DDL 1324 (Lorenzin) in XII Commissione del Senato. Mi corre l’obbligo di manifestare la grande ammirazione nutrita nel merito dell’abilità politica della Relatrice Sen. De Biasi, la quale ha riformulato gli emendamenti, insistendo già il parere contrario, in sede consultiva, della V Commissione Bilancio del Senato. La Senatrice ha introdotto nel testo dell’emendamento all’art. 3-bis, comma 3,  la frase  “È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata”.

Il tenore del testo non elide assolutamente il vincolo imposto, con il parere contrario della V Commissione, di possibili maggiori e nuovi oneri per la Finanza Pubblica. Infatti, lo stesso parere contrario,  espresso  ai sensi dell’art 81 della Costituzione, costituisce la consapevolezza che l’attivazione di nuovi Corsi di Laurea, inciderebbe sul bilancio dello Stato,  con la consapevolezza che le Università,  per ottemperare, andrebbero a batter “cassa” presso i Ministeri competenti, anche per il semplice fatto che nell’ultimo decennio soffrono il taglio delle risorse economiche  a loro destinate, che risulta essere  pari, se non maggiore  del 30%.
Tale riformulazione degli emendamenti rientra nella “grande Scienza politica” di alcuni Parlamentari, senza fare alcuna  distinzione di appartenenza. Sicuramente  l’istituzione di un ulteriore Albo non costa nulla, ma l’attivazione di un nuovo CdL sicuramente sì.

Un'ulteriore perplessità nasce per l’evidente e palese “disparità di trattamento” per le nuove professioni. Viene istituito l’Albo degli Osteopati ed invece  per i Chiropratici, il Registro presso il Ministero della Salute. Risulta  chiara e manifesta  la disparità tra le Professioni Sanitarie di nuova istituzione. Ricordo a lei e a tutti i lettori che il DDL 1324 è stato pensato e proposto  anche per dirimere tale aspetto per le 19 Professioni Sanitarie in atto sprovviste di Albo.

Entriamo nella specifica procedura legislativa. La norma che verrebbe introdotta viola in maniera manifesta la  precedente, ovvero la L. 43/06. La seguente asserzione trova corroborazione del parere di esperti Giuristi. Non solo infrangerebbe  le regole, ma addirittura potrebbe risultare incostituzionale per manifesta violazione dell’art.5, comma 3, che qui si riporta integralmente: “L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese”,  dove il Legislatore ha voluto definire gli Organismi competenti  per individuare nuove professioni sanitarie attraverso un percorso che coinvolge il mondo scientifico e professionale, non lasciando alla sola Politica l’esclusività di decisione.

Tra l’altro già, in assenza di coinvolgimento previsto dalla norma superiormente citata  si è espresso il Mondo scientifico attraverso la Conferenza permanente della Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, esprimendo contrarietà alla creazione di nuovi CdL ed addirittura definendo l’Osteopatia una Tecnica ed attraverso il Mondo delle Professioni Sanitarie con in capo AIFI.

Infine c’è da aggiungere che l’Organizzazione Mondiale della Sanità colloca osteopatia e chiropratica nell’ambito delle medicine non convenzionali. Il Ministero della Salute ne autorizza la pratica unicamente quali competenze esclusive dei professionisti sanitari (ovvero coloro che hanno già formazione e abilitazione in ambito sanitario).

Appare evidente che la norma che vorrebbe introdursi  assume piena, chiara e manifesta volontà di “sanare gli abusivi” comprese tutte le Scuole esistenti e che in atto non hanno alcun riconoscimento né tantomeno Autorizzazioni Statali.

Nulla contro l’Osteopatia, che rimane, a mio avviso, esclusivamente una pratica terapeutica alla stregua della Terapia Manuale, della Riabilitazione Neurocognitiva, della Riabilitazione Cardiorespiratoria, ecc.

Auspico che i nostri Politici della XII Commissione, in sede referente, ottemperino nella  discussione e  valutazione con grande responsabilità nella fase  finale, ossia se approvare o respingere gli emendamenti riformulati  al “DDL Lorenzin 1324” in cui si trovano a rendere possibile ora, quanto asserito dal Ministro quasi due anni fa circa l’Osteopatia.

Inoltre un invito  al mondo accademico e scientifico,  ovvero  l’onere di definire  se  l’approccio osteopatico rientri nell’agire riabilitativo o rimanga medicina non convenzionale. Non solo sfogo, ma anche denuncia/proposta.

Roberto Ferrara
Segretario nazionale Sindacato professionale italiano fisioterapisti e area riabilitativa (SPIF AR)

Commenti

Post popolari in questo blog

La Cassazione ribadisce: modifiche all’orario di lavoro devono essere concordate con il dipendente

  La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 28862/2023 del 18 ottobre 2023, ha posto chiarezza sulla questione delle variazioni dell’orario di lavoro, sottolineando che queste devono essere concordate con il lavoratore e non possono essere imposte unilateralmente dal datore di lavoro. Il caso che ha portato a questa decisione è stato quello di un lavoratore che aveva chiesto al Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento della differenza di retribuzione tra un presunto lavoro full time e le ore effettivamente svolte, parametrate su 72 ore di lavoro. La società, a sua volta, aveva proposto opposizione sostenendo l’esistenza di un rapporto di lavoro part time, mentre il dipendente aveva richiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto a tempo pieno. Il Giudice di prima istanza aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Tuttavia, in sede di gravame, la Corte terr

Sanità privata. Fp Cgil: “Confermata condanna a Nostra famiglia, ora applicare contratto”

    La sentenza , potrebbe dare il via,  a possibili adeguamenti applicativi del CCNL Rsa/CdR , nelle Strutture , dove L'Ente  ha provveduto alla modifica , in via unilaterale .  Spif Ar,  pensa che , dette modalità siano presenti in molte strutture nel panorama italiano e, per la difesa del diritto, la nostra O.S. metterà in campo tutte le competenze e risorse disponibili , a seguito di " Segnalazioni ", con azioni,  laddove, i colleghi, dipendenti,  intravedono l'eventuale difformità contrattuale. La Segreteria Nazionale. Leggi l'articolo su Q.S.

Fatti e non parole

  Il 01 marzo c.a. è stato depositato alla camera, la proposta di legge "Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia nonché di assistenza fisioterapica domiciliare" (932). Un passo importante al riconoscimento della Professione , in termini di autonomia , riconoscimento professionale e, un buon viatico, per l'accreditamento diretto sotto tutti i profili, compreso quello degli STUDI PROFESSIONALI. Si allega quanto pubblicato sul sito Camera .