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Visualizzazione dei post da aprile, 2016

Fisioterapisti (Spif Ar): “Viva soddisfazione per l'approvazione del provvedimento. Ma no a professione sanitaria per osteopati e chiropratici”

  "Spif Ar  esprime viva soddisfazione per l’approvazione del DDL 1324 in XII Commissione del Senato per quanto auspicato nel ventennio da oltre 600.000 Professionisti della Salute. Mi corre comunque l’obbligo di rappresentare alcune riflessioni a seguito della lettura del Resoconto n. 341 del 26 aprile 2016 pubblicato sul sito del Senato. Durante la discussione, la Sen. De Biasi 'Esprime rammarico per l'atteggiamento oppositivo tenuto, con modalità discutibili, da alcuni rappresentanti della categoria dei fisioterapisti'. L’espressione generica risulta comprensibile, invece, non risulta comprensibile la frase 'con modalità discutibili'. Al contrario, tutte le Osservazioni da noi rappresentate, rientrano nell’Alveo Costituzionale. Se tali proposizioni possano aver suscitato fastidio, non è sicuramente una responsabilità da addossare a chi rappresenta Categorie già legittimate. D’altronde, in Italia si vive in uno stato di diritto e per questo sono state formula

Osteopatia. Riconoscimento o sanatoria?

  Gentile Direttore, mercoledì prossimo proseguirà, in sede referente, la discussione sul DDL 1324 (Lorenzin) in XII Commissione del Senato. Mi corre l’obbligo di manifestare la grande ammirazione nutrita nel merito dell’abilità politica della Relatrice Sen. De Biasi, la quale ha riformulato gli emendamenti, insistendo già il parere contrario, in sede consultiva, della V Commissione Bilancio del Senato. La Senatrice ha introdotto nel testo dell’emendamento all’art. 3-bis, comma 3,  la frase  “È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata”. Il tenore del testo non elide assolutamente il vincolo imposto, con il parere contrario della V Commissione, di possibili maggiori e nuovi oneri per la Finanza Pubblica. Infatti, lo stesso parere contrario,  espresso  ai sensi dell’art 8