Visite fiscali, “gli orari differenti fra pubblico e privato sono incostituzionali”. La sentenza del Tar
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha dato ragione al ricorso presentato dal sindacato Uilpa della polizia penitenziaria sui congedi per malattia.
La sentenza del Tar
Il Tar ritiene poi che “un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.
Il segretario della Uilpa
“Sono solo alcuni dei principi di diritto ricavabili dalla sentenza del Tar del Lazio, pubblicata ieri, da noi adito nel 2018 con l’assistenza dello studio legale Lorenzo di Gaetano, del foro di Busto Arsizio, per acclarare l’illegittimità del decreto ministeriale n. 206 del 2017, meglio noto come ‘decreto Madia’, il quale disciplina le fasce orarie di reperibilità e le modalità con cui devono effettuarsi le visite di controllo nei confronti dei dipendenti pubblici che si assentano dal lavoro per malattia”, ha dichiarato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria che aggiunge: “A volte bisogna attendere diversi anni, come in questo caso, ma nonostante tutto si trova un giudice a Berlino. Noi lo abbiamo trovato presso il Tar del Lazio, che ha accolto integralmente le nostre tesi, e ha annullato ‘in parte qua’ il decreto ministeriale Madia-Poletti, ministri dell’allora governo Gentiloni. Non solo, ma il Tar ha anche precisato che stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto statuito con la decisione in parola”
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